PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

    1. Dopo l'articolo 44 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 44-bis. - (Particolare tenuità del fatto). - Non è punibile chi ha commesso un fatto di particolare tenuità. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza, non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'autore del fatto stesso».

      2. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 44-bis. - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto di archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto definita a norma dell'articolo 44-bis del codice penale, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
      2. Fatta salva la competenza del giudice di pace per i reati previsti nell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, può dichiararsi non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto per tutte le contravvenzioni e per i delitti punibili con pena massima, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a dieci anni di reclusione, fatta eccezione per quelli compresi nei titoli II e III del libro II del codice penale nonché per quelli connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo ovvero consistenti

 

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in condotte lesive della libertà sessuale di minori.
      3. La declaratoria di non doversi procedere ai sensi dei commi 1 e 2 può essere pronunciata in qualunque stato e grado del giudizio».

Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 168-bis. - (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - Il reato è estinto se, in rapporto all'interesse tutelato, l'autore abbia provveduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni e il risarcimento, ovvero altra idonea condotta riparatoria, quando tali attività siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione nonché quando abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo».

      2. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 423-bis. - (Declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - 1. A conclusione dell'udienza preliminare il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver provveduto, prima dell'udienza medesima, alla riparazione del danno cagionato dal reato e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato stesso.
      2. Il giudice può tuttavia disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza preliminare di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostra di non averlo potuto fare in precedenza. In tale caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
      3. Con l'ordinanza di sospensione il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo

 

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svolgimento delle attività riparatorie, eventualmente con il ricorso a tecniche di mediazione tra imputato e vittima a cura dei servizi sociali. Fissa, poi, una nuova udienza per una data successiva al termine del periodo di sospensione.
      4. Qualora accerti che le attività riparatorie hanno avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.
      5. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 4 il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.
      6. Fatta salva la competenza per materia del giudice di pace, il giudice può pronunciare l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie per tutte le contravvenzioni e per i delitti per i quali è prevista una pena, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, fatta eccezione per quelli connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo ovvero consistenti in condotte lesive della libertà sessuale di minori».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 168-ter. - (Estinzione del reato per esito positivo della prova). - Il reato è estinto per esito positivo della prova cui l'imputato sia stato sottoposto su sua richiesta».

      2. Dopo l'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 420-sexies. - (Attività relative alla sospensione del processo con messa alla prova). - 1. All'udienza preliminare il giudice, sentite le parti, su richiesta dell'imputato può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritenga di poterlo mettere alla prova e che questa possa avere esito positivo, valutata la sua personalità e tutte le circostanze del fatto.

 

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Il giudice può sospendere il processo e mettere alla prova l'imputato per un periodo non superiore ad un terzo della pena detentiva minima prevista per il reato più grave tra quelli contestati.
      2. La sospensione del processo con messa alla prova può essere disposta solo per tutte le contravvenzioni e per i delitti punibili con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, fatta eccezione per quelli compresi nei titoli II e III del libro II del codice penale nonché per quelli connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo ovvero consistenti in condotte lesive della libertà sessuale di minori.
      3. Resta salva la competenza per materia del giudice di pace.
      4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, e l'articolo 27 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, intendendosi sostituiti ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia gli uffici locali di esecuzione esterna dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, con la collaborazione dei servizi sociali degli enti locali e di tutte le risorse presenti nel territorio comprese le comunità, e demandando la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni alle Forze di polizia indicate nell'ordinanza dal giudice.
      5. Nei successivi stati e gradi del giudizio di merito si procede ai sensi del presente articolo».

Art. 4.

      1. Al capo I del titolo IV del libro I del codice penale, dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

      «Art. 98-bis. (Maggiorenni infraventicinquenni). - Il giudice può, nei confronti di persone che abbiano commesso il fatto dopo il compimento del diciottesimo

 

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anno di età, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno, senza pregiudizio per l'applicazione di riduzioni di pena in conseguenza della sussistenza di eventuali circostanze attenuanti, applicare una diminuzione della pena fino a un quarto quando rilevi che il fatto commesso è riconducibile a negativi processi di socializzazione e ritenga che l'inflizione di una pena diminuita favorisca la risocializzazione e il rispetto delle regole sociali.
      Sono esclusi dal beneficio di cui al primo comma gli autori di delitti connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo e di delitti consistenti in condotte lesive della libertà sessuale di minori».

Art. 5.

      1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nonché gli articoli 30-ter e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti dai commi 1 e 5 dell'articolo 7 della citata legge n. 251 del 2005, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 81, 99, 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 656 e 671 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
      3. Le pene irrogate con sentenza definitiva in misura aumentata in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte, dal giudice dell'esecuzione, alla misura di quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2.

Art. 6.

      1. Gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, nonché gli articoli 75-bis

 

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e 122-bis e le tabelle I e II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotti dagli articoli 4-quater, 4-septiesdecies e 4-vicies ter, comma 32, del citato decreto-legge n. 272 del 2005, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 2, 13, 14, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 122, 123 e 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché l'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
      3. Le pene irrogate con sentenza definitiva, che risultino inflitte o aumentate in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono, dal giudice dell'esecuzione, dichiarate estinte o corrispondentemente ridotte alla misura di quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2.

Art. 7.

      1. La lettera a) del comma 2-ter e il comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sono abrogati.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del comma 13 dell'articolo 13 e dei commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.

 

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      3. Le sanzioni comminate con sentenza definitiva in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono dichiarate estinte dal giudice dell'esecuzione ovvero convertite in quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2, nella misura residua ancora da espiare.