1. Dopo l'articolo 44 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Particolare tenuità del fatto). - Non è punibile chi ha commesso un fatto di particolare tenuità. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza, non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'autore del fatto stesso».
2. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto di archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto definita a norma dell'articolo 44-bis del codice penale, quando non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
2. Fatta salva la competenza del giudice di pace per i reati previsti nell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, può dichiararsi non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto per tutte le contravvenzioni e per i delitti punibili con pena massima, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore a dieci anni di reclusione, fatta eccezione per quelli compresi nei titoli II e III del libro II del codice penale nonché per quelli connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo ovvero consistenti
1. Dopo l'articolo 168 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 168-bis. - (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - Il reato è estinto se, in rapporto all'interesse tutelato, l'autore abbia provveduto alla riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni e il risarcimento, ovvero altra idonea condotta riparatoria, quando tali attività siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione nonché quando abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo».
2. Dopo l'articolo 423 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 423-bis. - (Declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - 1. A conclusione dell'udienza preliminare il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver provveduto, prima dell'udienza medesima, alla riparazione del danno cagionato dal reato e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato stesso.
2. Il giudice può tuttavia disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza preliminare di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostra di non averlo potuto fare in precedenza. In tale caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
3. Con l'ordinanza di sospensione il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo
1. Dopo l'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 168-ter. - (Estinzione del reato per esito positivo della prova). - Il reato è estinto per esito positivo della prova cui l'imputato sia stato sottoposto su sua richiesta».
2. Dopo l'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 420-sexies. - (Attività relative alla sospensione del processo con messa alla prova). - 1. All'udienza preliminare il giudice, sentite le parti, su richiesta dell'imputato può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritenga di poterlo mettere alla prova e che questa possa avere esito positivo, valutata la sua personalità e tutte le circostanze del fatto.
1. Al capo I del titolo IV del libro I del codice penale, dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:
«Art. 98-bis. (Maggiorenni infraventicinquenni). - Il giudice può, nei confronti di persone che abbiano commesso il fatto dopo il compimento del diciottesimo
1. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nonché gli articoli 30-ter e 50-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti dai commi 1 e 5 dell'articolo 7 della citata legge n. 251 del 2005, sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 81, 99, 157, 158, 159, 160 e 161 del codice penale, 47-ter e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 656 e 671 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
3. Le pene irrogate con sentenza definitiva in misura aumentata in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono corrispondentemente ridotte, dal giudice dell'esecuzione, alla misura di quelle che sarebbero state comminate in base alla disciplina applicabile ai sensi del comma 2.
1. Gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, nonché gli articoli 75-bis
1. La lettera a) del comma 2-ter e il comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, sono abrogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del comma 13 dell'articolo 13 e dei commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.